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Nella relazione di revisione ora il giudizio è più chiaro

Pubblicato il 11 marzo 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

I professionisti che svolgono l’attività di revisione devono redigere la relazione ai bilanci 2015 in base alle nuove modalità previste dal principio “Isa Italia” 700 “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”, che si applicano con riferimento ai bilanci che iniziano dal 1 gennaio 2015. Una delle novità, che interessa revisori e lettori dei bilanci, è costituita dalla relazione di revisione, documento che, sino ai bilanci 2014, non sempre consentiva al lettore di capire con immediatezza il giudizio finale del revisore sul bilancio: la relazione cambia dal 2015 e assume una veste che consente di renderla leggibile da parte di chiunque. Se il revisore non ha alcuna osservazione e, pertanto, ritiene il bilancio conforme alle norme di legge e ai princi­pi contabili, rilascia un giudizio senza modifica. In caso contrario, il revisore può esprimere un giudizio con rilievi, oppure un giudizio negativo, oppure può dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio a causa di rilevanti incertezze. Inoltre, la relazione di revisione può contenere uno specifico paragrafo relativo ai “Richiami d’informativa”, inserito dopo il paragrafo che contiene il giudizio. In questo paragrafo il revisore, generalmente dopo avere rilasciato un giudizio positivo, ovvero senza rilievi, “richiama” situazioni che già gli amministratori hanno illustrato nella nota integrativa e che possono essere importanti per il lettore del bilancio.
 

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Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).