La nota della Direzione centrale accertamento di indirizzo agli uffici per l’esame delle domande di collaborazione volontaria riprende alcuni concetti già contenuti nelle circolari n. 10/E e n. 27/E del 2015 e fornisce alcuni spunti di riflessione. Fra questi ultimi, il suggerimento di cogliere l’occasione per consultare le varie banche dati dell’Agenzia delle entrate; ciò evidentemente anche al fine di accertare la completezza e veridicità dell’istanza. È importante, poi, che la Direzione centrale abbia ribadito che nei confronti delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa, non è applicabile la presunzione, relativa ai prelevamenti, di cui all’articolo 32, comma 1, D.P.R. 600/1973, applicabile solo agli imprenditori, e che la contestazione della mancata indicazione nella voluntary disclosure di ulteriori attività mantenute all’estero deve essere oggetto di prova da parte dell’ufficio (anche per presunzioni gravi precise e concordanti) e non automaticamente dedotta dalla mancata indicazione della destinazione del contante prelevato (rimpatriato o consumato che sia). La mancata acquiescenza ai tributi accertati o alle sanzioni irrogate dall’ufficio in una annualità, seguita dall’emissione di un avviso di accertamento o di un nuovo atto di contestazione, determina la decadenza dagli effetti della procedura limitatamente al periodo d’imposta per il quale è carente il pagamento, ma non inficia il buon esito della procedura relativamente alle singole annualità regolarmente definite.