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Pensioni: l’INPS spiega il meccanismo del “doppio calcolo”

Pubblicato il 17 marzo 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’INPS, con il Messaggio n. 1180/2016, illustra le procedure di prima liquidazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, alla luce del c.d. “meccanismo di doppio calcolo” scaturito in conseguenza dell’art. 1, co. 707 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Il disposto normativo, in particolare, si applica su tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all’AGO ed

alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.


In pratica, per tali pensioni è stato disposto che venga effettuato dalla decorrenza originaria un secondo calcolo interamente retributivo, oltre a quello previsto dall’art 24, comma 2 della Legge 214/2011 (Manovra Salva-Italia) e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, venga posto in pagamento l’importo meno favorevole dei due.


Pertanto, nel caso in cui il calcolo ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1° gennaio 2015.


Per i periodi precedenti resta, invece, in pagamento l’importo calcolato ai sensi della Legge n. 214/2011.


L’Istituto Previdenziale nel testo del Messaggio specifica che i modelli di liquidazione delle pensioni di tutte le gestioni riportano ’informazione del sistema di calcolo utilizzato.


Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata senza l’applicazione della Legge n. 190/2014, viene riportata la dicitura: “La pensione è stata calcolata ai sensi della Legge 214/2011”.


Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata con l’applicazione della Legge 190/2014 viene riportata la dicitura: “La pensione è stata calcolata in attuazione dell’art. 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190”.

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