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Le alternative. Possibile ricorrere alle commissioni protette con semplificazione delle procedure

Pubblicato il 17 marzo 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La riforma delle dimissioni dichiara inefficaci tutte quelle avvenute con modalità diverse da quella telematica, con la conseguenza che soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà 'considerare risolto il rapporto di lavoro'.


Tale regola subisce, tuttavia, eccezioni importanti. La procedura telematica non si applica ai rapporti di lavoro domestico e alle dimissioni o risoluzioni consensuali rese presso le commissioni di certificazione e nelle sedi protette. Sono escluse dalla procedura telematica anche le dimissioni rese unilateralmente alla presenza di un rappresentante sindacale e formalizzate in un verbale sottoscritto da entrambi i soggetti.


Un'alternativa alla procedura telematica è il ricorso ai patronati, alle organizzazioni sindacali, agli enti bilaterali e alle commissioni di certificazione. Avvalendosi di questi soggetti il dipendente dimissionario non ha bisogno di munirsi del Pin Inps.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).