La riforma delle dimissioni dichiara inefficaci tutte quelle avvenute con modalità diverse da quella telematica, con la conseguenza che soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà 'considerare risolto il rapporto di lavoro'.
Tale regola subisce, tuttavia, eccezioni importanti. La procedura telematica non si applica ai rapporti di lavoro domestico e alle dimissioni o risoluzioni consensuali rese presso le commissioni di certificazione e nelle sedi protette. Sono escluse dalla procedura telematica anche le dimissioni rese unilateralmente alla presenza di un rappresentante sindacale e formalizzate in un verbale sottoscritto da entrambi i soggetti.
Un'alternativa alla procedura telematica è il ricorso ai patronati, alle organizzazioni sindacali, agli enti bilaterali e alle commissioni di certificazione. Avvalendosi di questi soggetti il dipendente dimissionario non ha bisogno di munirsi del Pin Inps.