La Circolare INPS n. 30 del 12 febbraio 2016 interviene in materia di Fondo di Integrazione Salariale, introdotto dal D.Lgs. n. 148/2015, con decorrenza 01.01.2016, che va a sostituire il fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 28 del medesimo Decreto Legislativo.
La Circolare in commento richiama la disposizione normativa, ricordando che i soggetti destinatari sono i datori di lavoro con organico mediamente superiore alle 5 unità, e, correlativamente, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Inoltre, deve sussistere un ulteriore requisito, che consiste nella circostanza di non aver sottoscritto accordi finalizzati all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali o di fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Il riferimento all’espressione datore di lavoro si interpreta nel senso che non è condizione necessaria l’organizzazione in forma di impresa per l’operatività del fondo di integrazione salariale. Nell’organico medio aziendale, contrariamente a quanto avviene nella generalità dei casi, vengono computati gli apprendisti, i quali, invece, solitamente, sono esclusi dal computo dei limiti numerici. A livello di contributi per il finanziamento del fondo, interviene il datore di lavoro con quota a suo carico pari a 2/3 e il lavoratore con quota pari a 1/3.