Da oggi l’obbligo di invio telematico del certificato medico non spetta più al datore di lavoro del dipendente vittima d’infortunio o di malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che per prima gli presta assistenza.
Dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore diventano, infatti, operative le disposizioni previste dall’articolo 21 del D.Lgs. 151/2015 in materia di semplificazioni e che vanno a modificare l’articolo 53, lettera b) del DPR 1124/1965, secondo cui ora “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”.
Per chiarire le modalità con cui dovranno operare medici, datori di lavoro e intermediari abilitati l’Inail ha predisposto la Circolare 10/15, mentre sul fronte dei medici ulteriori chiarimenti applicativi sono stati forniti dal Ministero della Salute.