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Infortuni, certificati inviati dal medico

Pubblicato il 23 marzo 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Da oggi l’obbligo di invio telematico del certificato medico non spetta più al datore di lavoro del dipendente vittima d’infortunio o di malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che per prima gli presta assistenza.


Dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore diventano, infatti, operative le disposizioni previste dall’articolo 21 del D.Lgs. 151/2015 in materia di semplificazioni e che vanno a modificare l’articolo 53, lettera b) del DPR 1124/1965, secondo cui ora “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”.


Per chiarire le modalità con cui dovranno operare medici, datori di lavoro e intermediari abilitati l’Inail ha predisposto la Circolare 10/15, mentre sul fronte dei medici ulteriori chiarimenti applicativi sono stati forniti dal Ministero della Salute.

Prossime scadenze

Calendario
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Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).