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Denuncia infortuni INAIL: nuova modalità di trasmissione

Pubblicato il 25 marzo 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Passaggio di consegne dal datore di lavoro all’INAIL in materia d’ infortuni sul lavoro e malattie professionali. Infatti, a partire dal 22 marzo 2016 l'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico d’ infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all’inoltro all’INAIL, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.


Per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede INAIL competente per territorio.

In caso di malattia professionale l'invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell'elenco di cui all'art 139 T.U. 1124/1965, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di denuncia.


In ogni caso, resta a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare la denuncia d’ infortunio all'Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.


A darne notizia è l’INAIL con la Circolare n. 10/2016.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).