L’applicazione del regime del margine, non presuppone solo la ricorrenza di una qualità oggettiva degli autoveicoli, consistente nell’essere «usati», ma anche una particolare condizione soggettiva dei danti causa, che abbia determinato l’assolvimento ad origine dell’Iva sull’acquisto e non esclude la necessità, da parte del cessionario, di una verifica più approfondita delle condizioni legittimanti l’utilizzo di tale regime speciale. Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 3602/2016.