Quando l’ufficio fornisce validi elementi presuntivi sull’inesistenza oggettiva di un costo, il contribuente per provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate deve andare oltre la mera esibizione dei mezzi di pagamento e della dimostrazione della regolarità formale della contabilità. Inoltre, per stabilire se un’operazione di sponsorizzazione sia antieconomica, si deve aver riferimento al fatturato aziendale e non all’utile dell’impresa committente. Questi i principi statuiti dalla CTR di Bologna, nelle sentenze n. 111/10/2015 e n. 112/10/2015.