Le impostazioni di bilancio “guidano” la deducibilità delle perdite su crediti in Unico 2016. Il principio, in parte già presente nel nostro ordinamento, viene definitivamente affermato dall’articolo 13, D.Lgs. 147/2015. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti dei debitori assoggettati a procedure concorsuali il nuovo comma 5-bis, articolo 101, Tuir, stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imposta in cui si verifica l’imputazione in bilancio, anche se quest’ultima avviene successivamente al periodo in cui il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale ovvero risulti decorso il termine di 6 mesi dalla scadenza dei “mini crediti”. Il decreto, in sostanza, prevede che per i minicrediti e le procedure concorsuali la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione contabile in bilancio, anche quando la stessa venga effettuata in un periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui sussistono gli «elementi certi e precisi». Per i crediti di modesta entità tale impostazione era stata già accolta in via interpretativa nella circolare n. 26/E/2013. Lo stesso criterio viene ora adottato in relazione alle perdite verso debitori in procedura concorsuale.