Rinuncia a crediti da parte dei soci senza effetti fiscali in Unico 2016. Le novità introdotte dal decreto internazionalizzazione in materia di sopravvenienze attive (nuovo comma 4-bis, articolo 88, Tuir) si applicano infatti solo a decorrere dall’esercizio 2016, mentre resta invariata la disciplina preesistente per le rinunce effettuate fino al 31 dicembre 2015 (soggetti solari). Con il nuovo comma 4-bis, articolo 88, Tuir viene previsto che l’imponibilità delle sopravvenienze attive in capo alla società debitrice per l’importo eccedente il valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio. A tal fine è previsto che il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto estero di natura equivalente, comunichi alla partecipata tale valore. In assenza di tale comunicazione – richiesta anche nelle ipotesi in cui il credito non deriva da un acquisto da terzi, e più in generale in tutte le ipotesi in cui il valore fiscale del credito coincide con l’importo nominale - viene attribuito al credito un valore fiscale pari a zero, con la conseguenza che la società debitrice deve rendere imponibile l’intera «sopravvenienza attiva» derivante al venir meno del debito.