L’avviso di accertamento “emesso” prima dei 60 giorni è illegittimo anche se è stato notificato oltre tale termine. Ai fini del rispetto del diritto di contraddittorio vale la data di emissione dell’atto e non della sua consegna al contribuente. Ad affermare questo principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5361 depositata ieri.