Il presupposto e l’importo delle perdite pregresse riportabili va accertato con atto impositivo riguardante il periodo d’imposta di dichiarazione e non di utilizzo. A precisarlo è la sentenza n. 217/04/2016 della Ctp Reggio Calabria (presidente e relatore Macrì). Il contenzioso nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 relativa al periodo d’imposta 2010, con la quale l’ufficio disconosce le perdite pregresse utilizzate in compensazione dal contribuente.