Il trasferimento all’estero della sede non salva l’impresa dalla procedura concorsuale, anche se il trasloco è avvenuto prima dell’istanza di fallimento. La giurisdizione resta quindi in capo al giudice italiano, sempre che non si tratti di un effettivo espatrio dell’attività, della direzione e del controllo della società stessa. Le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n. 5419/2016, depositata ieri, danno continuità alla giurisprudenza europea sui criteri per fissare la giurisdizione nei casi cross-border.