La deduzione del super ammortamento spetta anche per i beni ceduti nel corso dell’esercizio, per i quali l’ammortamento imputato nel Conto economico è deducibile pro-rata temporis come precisato dalla risoluzione n. 41/E/2002. È questo uno degli ulteriori vantaggi derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 91 a 93 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che prevedono la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ai fini della deduzione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria (in tal caso limitatamente alla quota capitale), con esclusione dei fabbricati e più in generale di tutti i beni la cui aliquota di ammortamento non sia inferiore al 6,5%, nonchè di alcune tipologie di beni indicate in apposito allegato alla Legge di Stabilità 2016 (elenco di beni trascurabile ai fini che qui interessano). L’investimento deve avvenire nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016, e la deduzione maggiorata inizia dal periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione (condizione quest’ultima per la deduzione delle quote di ammortamento e canoni di leasing), quale condizione necessaria per l’inizio del processo di ammortamento