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Dal 2016 l’atto è soggetto a reclamo

Pubblicato il 21 marzo 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’accertamento catastale va impugnato davanti alla commissione tributaria secondo le regole ordinarie. Re­centemente, peraltro, le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 2950/2016) hanno confermato che, se il contribuente contesta le risultanze dei pubblici registri e richiede una variazione dei dati negli stessi contenu­ti, la giurisdizione è, appunto, del giudice tributario. Il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emesso il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica dell’atto stesso. In seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 156/2015, l’accertamento catastale è un atto reclamabile e pertanto occorre attendere 90 giorni prima della costituzione in giudizio. In questo arco temporale, l’ufficio valuta le motivazioni del contribuente e, nel caso, rettifica o annulla il provvedimento. L’istituto del reclamo anche per gli atti catastali trova applicazione con riferimento ai ricorsi notificati dal contribuente a partire dal 1° gennaio 2016. Poiché in passato questi prov­vedimenti non erano soggetti a mediazione, i ricorsi presentati entro il 31 dicembre 2015 dovevano seguire le regole ordinarie.

Prossime scadenze

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).