L’accertamento catastale va impugnato davanti alla commissione tributaria secondo le regole ordinarie. Recentemente, peraltro, le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 2950/2016) hanno confermato che, se il contribuente contesta le risultanze dei pubblici registri e richiede una variazione dei dati negli stessi contenuti, la giurisdizione è, appunto, del giudice tributario. Il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emesso il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica dell’atto stesso. In seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 156/2015, l’accertamento catastale è un atto reclamabile e pertanto occorre attendere 90 giorni prima della costituzione in giudizio. In questo arco temporale, l’ufficio valuta le motivazioni del contribuente e, nel caso, rettifica o annulla il provvedimento. L’istituto del reclamo anche per gli atti catastali trova applicazione con riferimento ai ricorsi notificati dal contribuente a partire dal 1° gennaio 2016. Poiché in passato questi provvedimenti non erano soggetti a mediazione, i ricorsi presentati entro il 31 dicembre 2015 dovevano seguire le regole ordinarie.