Notizia

Cessione d’azienda senza automatismi

Pubblicato il 23 marzo 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’articolo 86, Tuir disciplina la tassazione delle plusvalenze patrimoniali dei beni d’impresa diversi da quelli che originano ricavi. L’ammontare delle stesse, costituito dalla differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, è totalmente assoggettato a Ires, salva la possibilità di rateizzazione in 5 anni in caso di possesso triennale. In questa disciplina rientrano anche le plusvalenze derivanti dalle cessioni di immobili e di aziende che richiedono una disamina aggiornata alla luce delle recenti modifiche apportate dal D.Lgs. 147/2015. In tali casi, infatti, vanno considerate le possibili ripercussioni che si determinano fra due ambiti impositivi differenti, quello delle imposte indirette (registro) e quello delle dirette (Ires e Irap). L’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 147/2015 che ha introdotto una norma di interpretazione autentica, valida quindi pure per il passato e sui contenziosi in essere (CTP Caserta 6578/02/15), in base alla quale la determinazione delle plusvalenze ai fini Ires e Irap in caso di ces­sione di immobili e aziende non può basarsi soltanto sui valori (accertati, dichiarati o definiti) ai fini del registro e delle imposte ipocatastali. A seguito delle modifiche lo scostamento fra valore e prezzo può giustificare un accertamento da parte dei verificatori ai fini delle imposte dirette laddove: il corrispettivo sia inferiore al valore normale; venga accertato un comportamento antieconomico del venditore non supportato da motivazioni di difficoltà finanziaria in grado di giustificare una “svendita” dell’immobile o dell’azienda; vi sia un finanziamento contratto dall’acquirente superiore al corrispettivo dichiarato; alcune movimentazioni bancarie in prossimità dell’atto non appaiano del tutto giustificabili.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).