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Cessione d’azienda senza automatismi

Pubblicato il 23 marzo 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’articolo 86, Tuir disciplina la tassazione delle plusvalenze patrimoniali dei beni d’impresa diversi da quelli che originano ricavi. L’ammontare delle stesse, costituito dalla differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, è totalmente assoggettato a Ires, salva la possibilità di rateizzazione in 5 anni in caso di possesso triennale. In questa disciplina rientrano anche le plusvalenze derivanti dalle cessioni di immobili e di aziende che richiedono una disamina aggiornata alla luce delle recenti modifiche apportate dal D.Lgs. 147/2015. In tali casi, infatti, vanno considerate le possibili ripercussioni che si determinano fra due ambiti impositivi differenti, quello delle imposte indirette (registro) e quello delle dirette (Ires e Irap). L’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 147/2015 che ha introdotto una norma di interpretazione autentica, valida quindi pure per il passato e sui contenziosi in essere (CTP Caserta 6578/02/15), in base alla quale la determinazione delle plusvalenze ai fini Ires e Irap in caso di ces­sione di immobili e aziende non può basarsi soltanto sui valori (accertati, dichiarati o definiti) ai fini del registro e delle imposte ipocatastali. A seguito delle modifiche lo scostamento fra valore e prezzo può giustificare un accertamento da parte dei verificatori ai fini delle imposte dirette laddove: il corrispettivo sia inferiore al valore normale; venga accertato un comportamento antieconomico del venditore non supportato da motivazioni di difficoltà finanziaria in grado di giustificare una “svendita” dell’immobile o dell’azienda; vi sia un finanziamento contratto dall’acquirente superiore al corrispettivo dichiarato; alcune movimentazioni bancarie in prossimità dell’atto non appaiano del tutto giustificabili.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...

Scadenza del 16 aprile 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a marzo:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’app...