Notizia

Cessione d’azienda senza automatismi

Pubblicato il 23 marzo 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’articolo 86, Tuir disciplina la tassazione delle plusvalenze patrimoniali dei beni d’impresa diversi da quelli che originano ricavi. L’ammontare delle stesse, costituito dalla differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, è totalmente assoggettato a Ires, salva la possibilità di rateizzazione in 5 anni in caso di possesso triennale. In questa disciplina rientrano anche le plusvalenze derivanti dalle cessioni di immobili e di aziende che richiedono una disamina aggiornata alla luce delle recenti modifiche apportate dal D.Lgs. 147/2015. In tali casi, infatti, vanno considerate le possibili ripercussioni che si determinano fra due ambiti impositivi differenti, quello delle imposte indirette (registro) e quello delle dirette (Ires e Irap). L’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 147/2015 che ha introdotto una norma di interpretazione autentica, valida quindi pure per il passato e sui contenziosi in essere (CTP Caserta 6578/02/15), in base alla quale la determinazione delle plusvalenze ai fini Ires e Irap in caso di ces­sione di immobili e aziende non può basarsi soltanto sui valori (accertati, dichiarati o definiti) ai fini del registro e delle imposte ipocatastali. A seguito delle modifiche lo scostamento fra valore e prezzo può giustificare un accertamento da parte dei verificatori ai fini delle imposte dirette laddove: il corrispettivo sia inferiore al valore normale; venga accertato un comportamento antieconomico del venditore non supportato da motivazioni di difficoltà finanziaria in grado di giustificare una “svendita” dell’immobile o dell’azienda; vi sia un finanziamento contratto dall’acquirente superiore al corrispettivo dichiarato; alcune movimentazioni bancarie in prossimità dell’atto non appaiano del tutto giustificabili.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...