Il bilancio che viola i principi di chiarezza e precisione costituisce un pregiudizio per soci, terzi e creditori e la delibera della sua approvazione è nulla in base all’articolo 2379, cod. civ.. Allo stesso modo è nulla per illiceità dell’oggetto la successiva delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale adottata in base agli articoli 2446 e 2447, cod. civ. in presenza di perdite perché non veritiera in quanto viola in via derivata gli stessi principi. Infine, la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, qualora adottata in base all’articolo 2482-bis in assenza dei presupposti, è illegittima se vi sono riserve disponibili che possono coprire interamente le perdite realizzate. Così si è espresso il Tribunale di Lanusei, sezione civile, con la sentenza n. 34/2016 depositata l’11 febbraio scorso.