Notizia

Transfer pricing, rettifiche solo motivate

Pubblicato il 29 marzo 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La normativa in tema di transfer pricing (articolo 110, commi 2 e 7, Tuir) è tesa a evitare il trasferimento surrettizio di utili da uno Stato all’altro. Il criterio cardine, per la valutazione dei prezzi di trasferimento tra le imprese associate di un gruppo multinazionale, è costituito dal principio di libera concorrenza, fondato cioè sul regime che si instaura tra imprese “indipendenti”. Questo principio è posto fiscalmente in diretta correlazione con la definizione del valore normale dei beni o dei servizi, ai sensi dell’articolo 9, Tuir (richiamato dall’articolo 110), secondo cui questo valore è dato dal «prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi».

La Suprema Corte ha già sancito (Cassazione n. 17955/2013) che possono esserci eccezioni: in linea generale, considerazioni di strategia complessiva possono indurre le imprese a compiere operazioni di per se stesse antieconomiche, in vista e in funzione di altri benefici. Tuttavia, è necessario che queste operazioni rispondano a sostenibili criteri di logica economica. Il concetto di valore normale, in ogni caso, non va applicato acriticamente, ma va adattato con attenzione alle transazioni oggetto di verifica fiscale. Nel caso del transfer price questo adattamento deve avvenire non solo applicando il metodo valutativo ritenuto più idoneo, ma anche trovando, quale base di partenza, dei comparables adeguati al caso concreto. Queste sono in sintesi le conclusioni cui è recentemente pervenuta la CTP di Milano con la sentenza n. 2028/22/16 depositata lo scorso 3 marzo.

 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 aprile 2025
5‰ IRPEF adempimenti beneficiari

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰ IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 / REDDITI 2025 da parte delle ONLUS / ass...

Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...