Notizia

Transfer pricing, rettifiche solo motivate

Pubblicato il 29 marzo 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

La normativa in tema di transfer pricing (articolo 110, commi 2 e 7, Tuir) è tesa a evitare il trasferimento surrettizio di utili da uno Stato all’altro. Il criterio cardine, per la valutazione dei prezzi di trasferimento tra le imprese associate di un gruppo multinazionale, è costituito dal principio di libera concorrenza, fondato cioè sul regime che si instaura tra imprese “indipendenti”. Questo principio è posto fiscalmente in diretta correlazione con la definizione del valore normale dei beni o dei servizi, ai sensi dell’articolo 9, Tuir (richiamato dall’articolo 110), secondo cui questo valore è dato dal «prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi».

La Suprema Corte ha già sancito (Cassazione n. 17955/2013) che possono esserci eccezioni: in linea generale, considerazioni di strategia complessiva possono indurre le imprese a compiere operazioni di per se stesse antieconomiche, in vista e in funzione di altri benefici. Tuttavia, è necessario che queste operazioni rispondano a sostenibili criteri di logica economica. Il concetto di valore normale, in ogni caso, non va applicato acriticamente, ma va adattato con attenzione alle transazioni oggetto di verifica fiscale. Nel caso del transfer price questo adattamento deve avvenire non solo applicando il metodo valutativo ritenuto più idoneo, ma anche trovando, quale base di partenza, dei comparables adeguati al caso concreto. Queste sono in sintesi le conclusioni cui è recentemente pervenuta la CTP di Milano con la sentenza n. 2028/22/16 depositata lo scorso 3 marzo.

 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 13 maggio 2024
Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).