Il recupero per competenza e il carry back/forward del credito d’imposta estero non escludono i redditi di lavoro dipendente. Il D.Lgs. 147/2015, cosiddetto decreto internazionalizzazioni, all’articolo 15, riconosce, con una norma di interpretazione autentica, la recuperabilità del credito per tutti i tributi esteri aventi natura reddituale (anche se non contemplati nelle specifiche Convenzioni contro le doppie imposizioni) e aggiorna l’articolo 165, Tuir estendendo ai soggetti Irpef alcuni meccanismi precedentemente riservati ai titolari di reddito d’impresa. L’estensione ai soggetti Irpef di questi complessi meccanismi di recupero del credito se per un verso ha «…la finalità di rendere più agevole e tempestiva la fruibilità del credito per le imposte pagate oltre frontiera» (circolare n. 9/E/2015, paragrafo 7), dall’altro impone un approccio completamente nuovo alla materia; basti considerare che in Unico PF/2016 il credito d’imposta estero deve essere indicato e determinato nel Quadro CE (in precedenza riservato ai soli soggetti Ires) e non più nel Quadro CR. In maniera apparentemente inspiegabile, invece, sia la CU 2016 sia il 730/2016 si presentano fedeli alla struttura dell’anno precedente, non recependo le modifiche apportate dal Decreto internazionalizzazione.