È possibile organizzare la governance di una Srl prevedendo nello statuto la figura dell’amministratore delegato (o di una pluralità di amministratori delegati); più in particolare è legittimo: indicare nello statuto l’ampiezza e il contenuto delle deleghe, fatte salve le materie indelegabili per legge; prevedere nello statuto che talune deleghe siano attribuire ai titolari di certe cariche (come quella di presidente o di vice presidente del Cda) oppure ai soggetti la cui nomina derivi dall’applicazione di particolari criteri (ad esempio: il fatto di essere un amministratore eletto da una lista di “maggioranza” oppure da una lista di “minoranza”). Ancora, è legittimo che nello statuto sia previsto il «diritto particolare» di uno o più soci di essere amministratori dotati di particolari deleghe o di poter designare uno o più amministratori dotati di particolari deleghe. È quanto afferma la massima 57 del Consiglio notarile di Firenze, che interviene in una materia di grande rilevanza pratica e di notevole complessità, in quanto sul punto delle deleghe di poteri nel Cda della Srl la legge non dice nulla (quando invece si tratta di tematica che il legislatore affronta abbastanza compiutamente nel caso del Cda della società per azioni).