Da un’attenta lettura della recentissima Circolare INPS (la n. 57/2016) che dà finalmente attuazione al c.d. “esonero biennale”, di cui all’art. 1, co. 178 e ss. della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2015), emergono aspetti piuttosto rilevanti in merito alle condizioni per il diritto all’esonero contributivo, specie per quanto concerne il lavoro somministrato.
Infatti, i principi generali in materia d’ incentivi all’assunzione contenuti nell’art. 4 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), sono
stati stigmatizzati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, che equipara – ai fini del diritto degli incentivi all’occupazione – l’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato.
Quindi, la nuova Circolare Istituzionale non si limita a riproporre le condizioni contenuti nella Circolare dello scorso anno (n. 17/2015), ma ne modifica alcuni aspetti a cui bisogna prestare la massima attenzione per evitare d’ incorrere nella perdita di legittimità del beneficio.
Dunque, tralasciando i vincoli introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 – che in fin dei conti sono gli stessi già previsti per l’esonero dello scorso anno, con l’unica novità che il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero triennale – appare opportuno concentrarsi sui novellati principi generali dal D.Lgs.
n. 150/2015.