Notizia

Sgravio biennale: il caso del lavoratore somministrato

Pubblicato il 01 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Da un’attenta lettura della recentissima Circolare INPS (la n. 57/2016) che dà finalmente attuazione al c.d. “esonero biennale”, di cui all’art. 1, co. 178 e ss. della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2015), emergono aspetti piuttosto rilevanti in merito alle condizioni per il diritto all’esonero contributivo, specie per quanto concerne il lavoro somministrato.


Infatti, i principi generali in materia d’ incentivi all’assunzione contenuti nell’art. 4 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), sono

stati stigmatizzati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, che equipara – ai fini del diritto degli incentivi all’occupazione – l’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato.


Quindi, la nuova Circolare Istituzionale non si limita a riproporre le condizioni contenuti nella Circolare dello scorso anno (n. 17/2015), ma ne modifica alcuni aspetti a cui bisogna prestare la massima attenzione per evitare d’ incorrere nella perdita di legittimità del beneficio.


Dunque, tralasciando i vincoli introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 – che in fin dei conti sono gli stessi già previsti per l’esonero dello scorso anno, con l’unica novità che il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero triennale – appare opportuno concentrarsi sui novellati principi generali dal D.Lgs.

n. 150/2015.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).