Notizia

Acquisizione con indebitamento, ko l’abuso del diritto

Pubblicato il 01 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il rispetto delle disposizioni civilistiche rende di fatto non applicabile l’abuso del diritto nelle operazioni di acquisizione con indebitamento. Con la conseguenza che gli interessi passivi potranno essere considerati deducibili nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 96, Tuir e le perdite riportabili anche dopo l’operazione di fusione in deroga a quanto previsto dall’articolo 172, Tuir. Con riguardo ai componenti positivi pagati a soggetti «europei» si dovrà indagare sulla reale consistenza economica degli stessi per comprendere cioè se non si tratti di soggetti meramente interposti al fine di evitare una fiscalità più gravosa ma applicabile in via ordinaria in assenza di artifici. Sono questi alcuni degli elementi che occorre mettere in evidenza nell’ambito della pronuncia dell’Agenzia delle entrate resa con la circolare n. 6 del 30 marzo con la quale l’Amministrazione finanziaria anche mutando orientamento, di fatto legittima le operazioni di acquisizione con indebitamento in termini di deducibilità dei componenti negativi tipici della predetta operazione (cioè gli interessi passivi) nonché in relazione al riporto a nuovo delle perdite che si generano proprio per effetto dell’esistenza di rilevanti componenti negativi.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).