Il rispetto delle disposizioni civilistiche rende di fatto non applicabile l’abuso del diritto nelle operazioni di acquisizione con indebitamento. Con la conseguenza che gli interessi passivi potranno essere considerati deducibili nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 96, Tuir e le perdite riportabili anche dopo l’operazione di fusione in deroga a quanto previsto dall’articolo 172, Tuir. Con riguardo ai componenti positivi pagati a soggetti «europei» si dovrà indagare sulla reale consistenza economica degli stessi per comprendere cioè se non si tratti di soggetti meramente interposti al fine di evitare una fiscalità più gravosa ma applicabile in via ordinaria in assenza di artifici. Sono questi alcuni degli elementi che occorre mettere in evidenza nell’ambito della pronuncia dell’Agenzia delle entrate resa con la circolare n. 6 del 30 marzo con la quale l’Amministrazione finanziaria anche mutando orientamento, di fatto legittima le operazioni di acquisizione con indebitamento in termini di deducibilità dei componenti negativi tipici della predetta operazione (cioè gli interessi passivi) nonché in relazione al riporto a nuovo delle perdite che si generano proprio per effetto dell’esistenza di rilevanti componenti negativi.