Notizia

Acquisizione con indebitamento, ko l’abuso del diritto

Pubblicato il 01 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il rispetto delle disposizioni civilistiche rende di fatto non applicabile l’abuso del diritto nelle operazioni di acquisizione con indebitamento. Con la conseguenza che gli interessi passivi potranno essere considerati deducibili nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 96, Tuir e le perdite riportabili anche dopo l’operazione di fusione in deroga a quanto previsto dall’articolo 172, Tuir. Con riguardo ai componenti positivi pagati a soggetti «europei» si dovrà indagare sulla reale consistenza economica degli stessi per comprendere cioè se non si tratti di soggetti meramente interposti al fine di evitare una fiscalità più gravosa ma applicabile in via ordinaria in assenza di artifici. Sono questi alcuni degli elementi che occorre mettere in evidenza nell’ambito della pronuncia dell’Agenzia delle entrate resa con la circolare n. 6 del 30 marzo con la quale l’Amministrazione finanziaria anche mutando orientamento, di fatto legittima le operazioni di acquisizione con indebitamento in termini di deducibilità dei componenti negativi tipici della predetta operazione (cioè gli interessi passivi) nonché in relazione al riporto a nuovo delle perdite che si generano proprio per effetto dell’esistenza di rilevanti componenti negativi.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).