Lo sgravio contributivo biennale è incumulabile con il bonus assunzioni previsto dalla Riforma Fornero (art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/2012). Infatti, per l’esonero contributivo riproposto dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 178 e ss. della L. n. 208/2015) vige
la disciplina generale secondo cui l’importo da porre a conguaglio nel flusso UniEmens non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Di conseguenza, se per esempio un datore di lavoro volesse assumere un lavoratore con più di 50 anni di età disoccupato da oltre 12 mesi o di donne prive d’impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere), non sarà possibile godere di entrambi gli incentivi in trattazione.
Semmai, è possibile godere prima del 50% dei contributi dovuti (art. 4, co. 8-11 della Legge 92/2012), per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della Legge 208/2015 (importo massimo conguagliabile di 3.250 euro per 24 mesi) per la trasformazione a tempo indeterminato. Infatti, ricorrendo tutti i requisiti specifici richiesti dalla L. n. 208/2015, dettagliati nella Circolare n. 57/2016, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.