Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016, il Decreto del 24 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante la modifica del Decreto 4 aprile 2002 per quanto concerne l’indennità di maternità spettante in caso di adozione ed affidamento alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
In particolare, il decreto prevede che in caso di adozione (nazionale o internazionale) e di affidamento preadottivo di un minore le lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo le modalità previste dall’art. 26, commi 2, 3 e 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L’Ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certificherà poi la data di ingresso del minore e l’avvio presso il Tribunale italiano delle procedure di conferma inerenti la validità dell'adozione o di riconoscimento dell’affidamento preadottivo.