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Dimissioni online: un pasticcio all’italiana

Pubblicato il 07 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Mentre il Ministero del Lavoro promuove in pompa magna la Campagna di comunicazione (denominata "Dimissioni telematiche: rapide, semplici, sicure"), concernente la nuova procedura telematica che incombe sui lavoratori dal 12 marzo 2016 per rendere le dimissioni volontarie o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, definendolo come “Una svolta per l'Italia, una svolta per il mondo del lavoro”, gli operatori del settore, in realtà, si trovano da quasi un mese ormai in grande difficoltà di fronte ad alcune situazioni ancora dubbie e sicuramente poco chiare.


In tal contesto, anche se non risultano tra i soggetti abilitati ai quali il lavoratore può rivolgersi per farsi assistere nella procedura, un ruolo di rilievo è assunto dalla categoria dei Consulenti del Lavoro i quali non molto tempo fa hanno inviato al Ministero del Lavoro un documento di 20 domande, delle quali solo a 5 è stata data risposta.


Ma il caso che ha destato maggiori preoccupazioni, come più volte sottolineato in audizione dai CdL, riguarda quei lavoratori che di punto in bianco abbandonano il posto di lavoro senza procedere alla compilazione e invio del modulo online. Cosa succede in tali casi? Come si ci deve comportare? Si tratta di un problema di non poco conto, in quanto si andrebbe incontro al licenziamento per giusta causa (art. 7 della L. n. 300/1970), il che significherebbe per il datore di lavoro pagamento del ticket NASpI (che può arrivare fino a 1.500 euro per dipendente) e accesso alla nuova indennità di disoccupazione (NASpI) in favore del lavoratore. Una situazione, questa, che per certi versi incentiva il lavoratore a non attivarsi per portare a termine la nuova procedura telematica, comportando un costo non indifferente per lo Stato.


Dunque, è più che mai opportuno un documento di prassi ministeriale che faccia chiarezza su tale aspetto, dove le aziende poco possono fare affinché non si inneschi il predetto meccanismo. Quanto affermato, tra l’altro, è stato recentemente confermato con la Faq n. 32 del Ministero del Lavoro, la quale specifica senza mezzi termini che la comunicazione obbligatoria di cessazione è assolutamente inefficace se non sia stata preceduta da una comunicazione del lavoratore resa con le modalità telematiche di cui al DM 15 dicembre 2015.

 

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