Dal 20 aprile 2016 entrerà in vigore il nuovo D.M. che, per le iscritte alla gestione separata, elimina il limite dei 6 anni di età del minore, nei casi di adozioni/affidamenti preadottivi nazionali ed introduce, per i casi di adozione/affidamenti preadottivi internazionali, la possibilità di fruire del congedo di maternità/paternità anche per periodi di permanenza all’estero, analogamente a quanto previsto per i genitori lavoratori dipendenti. L’Inps con il messaggio n. 1614 del 13 aprile 2016fornisce le prime indicazioni, seguiranno istruzioni operative conseguenti alla modifica.
Il 5 aprile 2016 è stato pubblicato nella G.U. n.79 il Decreto del Ministero del Lavoro, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2016, con il quale è stato modificato l’art. 2 del D.M. del 4 aprile 2002 che stabiliva le condizioni di attribuzione dell'indennità di maternità, in caso di adozione e affidamento, alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art.2, c. 26, Legge n.335/95.