Nuovi interpelli da presentare entro il termine della dichiarazione. Non è più necessario l’anticipo di 90 o 120 giorni rispetto alla scadenza di Unico previsto dalla precedente disciplina. Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 9/E diffusa ieri, con la quale l’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni applicative della procedura di interpello introdotta dal 1° gennaio 2016 a seguito del D.Lgs. 156/2015. Per tutte le tipologie di istanze, scatta, dopo il termine previsto per la risposta, l’istituto del silenzio assenso. Una delle principali novità della riforma introdotta dal D.Lgs. 156/2015 è costituita dall’interpello probatorio che riguarda solo ipotesi espressamente stabilite dalla norma e si differenza da quello disapplicativo (categoria alla quale appartengono svariati casi ora ricompresi nelle istanze probatorie) in quanto esso si configura sempre come modalità facoltativa per accedere al regime di legge (o per disapplicare talune previsioni della legge). I nuovi interpelli disapplicativi costituiscono l’unica categoria di interpelli rimasta obbligatoria. La legge non contiene una elencazione tassativa di casi in cui si possono presentare queste istanze. Deve trattarsi di domande riguardanti norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive