L’articolo 69, D.Lgs. 546/1992 che disciplina l’esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente è stato oggetto di modifiche. A differenza del testo normativo in vigore fino al 31 maggio 2016, infatti, è stato previsto che le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali che condannano l’ente al pagamento di somme in favore del contribuente dal 1° giugno 2016 saranno subito esecutive. Il nuovo testo dell’articolo 69 in vigore da giugno prevederà l’immediata esecutività della pronuncia di condanna delle somme a favore del contribuente, senza dover attendere il passaggio in giudicato. Un’altra novità riguarda l’ambito applicativo. È, infatti, previsto che le nuove regole sulla immediata esecutività della sentenza di condanna delle spese in favore del contribuente non riguardino soltanto le controversie aventi a oggetto tributi e sanzioni, ma per specifica previsione anche le liti concernenti la consistenza e il classamento degli immobili e l’attribuzione della rendita catastale. Inoltre, non sembrano esserci particolari preclusioni per le eventuali condanne al pagamento di somme a favore del contribuente a seguito di ricorsi avverso dinieghi ad istanze di rimborso.