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Regole contabili, l’ampio raggio include le società di persone

Pubblicato il 04 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


Anche le società di persone devono applicare il D.Lgs. 139/2015. Nei casi in cui le Snc e Sas sono tenute a redigere il bilancio nelle forme previste dal codice civile l’affermazione è priva di dubbi, ma anche negli altri casi sarà difficile evitare il rispetto delle nuove regole contabili. Le innovazioni avranno un impatto più o meno consistente sulle società di capitali, tenute alla redazione dei conti secondo gli schemi rigidi del codice civile in forza delle loro dimensioni. Ciò premesso non si deve però ritenere che la rivoluzione possa riguardare unicamente le società di capitali, ciò in quanto: ci sono alcune ipotesi in cui anche le società di persone sono tenute alla redazione del bilancio in base alle regole anche di forma previste dal codice civile genericamente per le società di capitali; in ogni caso il codice civile prevede che anche per le società di persone i criteri di valutazione sono quelli dettati (in modo univoco) dal codice civile. Per quanto concerne il primo caso occorre rimandare al fatto che le società in nome collettivo o in accomandita semplice possedute da una società di capitali sono obbligate alla redazione della nota integrativa e il suo bilancio deve seguire gli schemi rigidi degli articoli 2424 e 2425, cod. civ.. In questo caso per la partecipata c’è un obbligo di adeguarsi alle regole previste per le Spa nella redazione del bilancio. Il bilancio deve essere composto da stato patrimoniale e nota integrativa. Obbligatorio rimane anche l’utilizzo dei criteri di valutazione dettati dal codice per i conti annuali delle Spa.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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