I contribuenti minimi che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono dal 1° gennaio 2016 revocare l’opzione e accedere al regime forfettario come pure chi ha iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime dei minimi può transitare nel medesimo regime forfetario; queste precisazioni sono contenute nella circolare n. 10/E, emanata ieri dall’Agenzia delle entrate. La circolare esamina il nuovo regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014 e integrato dalla L. 208/2015, commi 111 e seguenti, in vigore dal 1° gennaio 2015 per le persone fisiche che svolgono attività di impresa e di lavoro autonomo di piccole dimensioni. Fra le cause di esclusione al nuovo regime vengono ricordati i regimi speciali Iva o i regimi forfettari di determinazione del reddito i quali precludono il forfait anche per le attività gestite in modo ordinario. Unica eccezione l’agricoltura qualora l’attività rientri nel reddito agrario in base all’articolo 32, Tuir. Ad esempio un imprenditore agricolo può applicare il regime forfettario per l’attività di agronomo o veterinario. Fra le cause di esclusione viene fra le l’altro ricordata la partecipazione in società di persone o a responsabilità limitata trasparente la cui incompatibilità non si verifica se la partecipazione venga ceduta prima della fine del periodo di imposta. La scelta del regime forfettario deve essere comunicata in sede di inizio attività nel modello AA9/12, pur non avendo valore di opzione trattandosi del regime naturale, ma è prevista una sanzione da 250 a 2.000 euro in caso di omissione.