Notizia

Chi aderisce non applica la rivalsa dell’Iva

Pubblicato il 05 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’applicazione del regime forfettario comporta notevoli semplificazioni, anche con riferimento agli adempimenti contabili. I contribuenti in regime forfettario non applicano la rivalsa dell’Iva né esercitano il diritto alla detrazione. Essi, pertanto, sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’imposta, dalla presentazione della dichiarazione annuale, dalla compilazione dello spesometro e dalle comunicazioni black list. Restano obbligati, invece, alla numerazione e conservazione dei documenti contabili ricevuti, alla certificazione dei corrispettivi e all’integrazione delle fatture per le quali risultano debitori di imposta (in quest’ultimo caso il contribuente forfetario deve versare l’Iva ma non può esercitare la detrazione dell’imposta). Come previsto nel comma 64, L. 190/2014, determinano l’imposta dovuta applicando una imposta sostitutiva del 15% al reddito ottenuto moltiplicando i ricavi/compensi percepiti per un coefficiente di redditività differenziato in base al tipo di attività. Dal reddito determinato forfettariamente possono essere dedotti i contributi previdenziali versati nell’anno.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 gennaio 2026
Mod. 730/2026

Comunicazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori di voler prestare assistenza fiscale diretta.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).