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Chi aderisce non applica la rivalsa dell’Iva

Pubblicato il 05 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’applicazione del regime forfettario comporta notevoli semplificazioni, anche con riferimento agli adempimenti contabili. I contribuenti in regime forfettario non applicano la rivalsa dell’Iva né esercitano il diritto alla detrazione. Essi, pertanto, sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’imposta, dalla presentazione della dichiarazione annuale, dalla compilazione dello spesometro e dalle comunicazioni black list. Restano obbligati, invece, alla numerazione e conservazione dei documenti contabili ricevuti, alla certificazione dei corrispettivi e all’integrazione delle fatture per le quali risultano debitori di imposta (in quest’ultimo caso il contribuente forfetario deve versare l’Iva ma non può esercitare la detrazione dell’imposta). Come previsto nel comma 64, L. 190/2014, determinano l’imposta dovuta applicando una imposta sostitutiva del 15% al reddito ottenuto moltiplicando i ricavi/compensi percepiti per un coefficiente di redditività differenziato in base al tipo di attività. Dal reddito determinato forfettariamente possono essere dedotti i contributi previdenziali versati nell’anno.

Prossime scadenze

Calendario
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Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Comunicazione trimestrale regime franchigia UE

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione del secondo trimestre relativa alle cessioni / prestazioni effettuate in Italia / altri Stati UE da parte dei soggetti ch...

Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l’identificazione del cliente) del mese di luglio.