Il delitto di falso in bilancio, dopo l’informazione provvisoria delle Sezioni unite penali della Cassazione, ruota intorno al principio di “rilevanza”. Il giudizio conferma il contenuto della sentenza n. 890/2016 e sancisce la sussistenza del delitto di false comunicazioni sociali anche con riferimento alle valutazioni quando il redattore del bilancio si discosta, consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, dai criteri di legge o dai criteri generalmente accettati, costituiti dai principi contabili: questo in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Dalla sintetica motivazione contenuta nell’informazione si evince che il falso si configura se il redattore del bilancio si discosta consapevolmente dai criteri di legge e dai principi contabili senza darne adeguata informazione. Tuttavia, il giudice, oltre al principio di “rilevanza”, dovrà tenere conto della complessità insita nei processi di stima che caratterizzano la formazione del bilancio, considerato, in particolare, che le stime possono riguardare elementi presenti nel bilancio, ma anche l’evolversi di eventi futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare ad una determinata voce di bilancio: è quanto prevede il principio contabile Oic 29.