Notizia

Variazioni, effetti dopo 10 giorni

Pubblicato il 05 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto, o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio, della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione, che è onere del contribuente comunicare. Nei casi di originaria carenza o inidoneità delle indicazioni fornite dalla parte e nelle ipotesi in cui, non essendo stato adempiuto l’onere di comunicare le successive variazioni, sia in concreto impossibile procedere alla notificazione o alla comunicazione, è dunque consentita l’effettuazione delle notificazioni e delle comunicazioni presso la segreteria della Commissione. Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 5749/2016.

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Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
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Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

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Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).