Notizia

Variazioni, effetti dopo 10 giorni

Pubblicato il 05 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto, o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio, della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione, che è onere del contribuente comunicare. Nei casi di originaria carenza o inidoneità delle indicazioni fornite dalla parte e nelle ipotesi in cui, non essendo stato adempiuto l’onere di comunicare le successive variazioni, sia in concreto impossibile procedere alla notificazione o alla comunicazione, è dunque consentita l’effettuazione delle notificazioni e delle comunicazioni presso la segreteria della Commissione. Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 5749/2016.

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Scadenza del 16 marzo 2026
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Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).