Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto, o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio, della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione, che è onere del contribuente comunicare. Nei casi di originaria carenza o inidoneità delle indicazioni fornite dalla parte e nelle ipotesi in cui, non essendo stato adempiuto l’onere di comunicare le successive variazioni, sia in concreto impossibile procedere alla notificazione o alla comunicazione, è dunque consentita l’effettuazione delle notificazioni e delle comunicazioni presso la segreteria della Commissione. Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 5749/2016.