Nel contenzioso tributario, gli articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale. È quindi validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche laddove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza. L’onere della prova incombe quindi in questi casi sul contribuente, e non sull’ufficio. Così la Cassazione con sentenza n. 5201/2016.