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Sulla firma dell’appello onere della prova sul contribuente

Pubblicato il 05 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Nel contenzioso tributario, gli articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale. È quindi validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche laddove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza. L’onere della prova incombe quindi in questi casi sul contribuente, e non sull’ufficio. Così la Cassazione con sentenza n. 5201/2016.

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Scadenza del 16 marzo 2026
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Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).