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Sulla firma dell’appello onere della prova sul contribuente

Pubblicato il 05 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Nel contenzioso tributario, gli articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale. È quindi validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche laddove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza. L’onere della prova incombe quindi in questi casi sul contribuente, e non sull’ufficio. Così la Cassazione con sentenza n. 5201/2016.

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Mod. REDDITI 2025 Società di persone

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Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...