La circolare n. 6/E ha confermato la correttezza di alcuni rilievi elevati nelle operazioni che vedono coinvolti soggetti non residenti. È usuale, infatti, che i finanziamenti concessi siano oggetto di sindacazione secondo lo schema noto con l’acronimo Iblor (Italian Bank Lender of Record) cui partecipano soggetti non residenti. Si tratta di strutture in forza delle quali una banca italiana svolge la funzione di interfaccia nei confronti del mutuatario residente reperendo tuttavia le risorse da altri soggetti con i quali sottoscrive appositi accordi. La circolare chiarisce come in tale ultima circostanza la banca residente debba considerarsi quale soggetto interposto, rendendosi quindi imponibili in Italia i redditi spettanti ai soggetti non residenti, salvo che non trovi applicazione la previsione contenuta nel comma 5-bis, articolo 26, D.P.R. 600/1973, che esclude l’imponibilità degli interessi corrisposti a specifici soggetti localizzati all’estero. In relazione ai finanziamenti dei soci non residenti l’Agenzia ricorda che – al ricorrere di specifiche circostanze – è possibile riqualificare i finanziamenti in apporti di capitale, verificando la mancata corrispondenza tra la forma giuridica dell’operazione e la sua sostanza economica. Tra gli elementi sintomatici la postergazione del debito rispetto a quello verso i terzi finanziatori. In tali situazioni, da valutare caso per caso e sulla base di dati obiettivi, l’agenzia potrà operare la riqualificazione del finanziamento in apporto di capitale con conseguente indeducibilità dei relativi interessi passivi.