Troppo breve il termine previsto per consentire il pagamento del debito tributario, da fare poi valere in sede penale come causa di non punibilità. Il tribunale di Treviso con ordinanza del 23 febbraio, ha così rinviato alla Corte costituzionale una delle misure precedentemente introdotta dalla riforma dei reati tributari. Per i giudici infatti la disposizione (articolo 13, comma 3, D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 158/2015) si pone in contrasto con la Costituzione sia sotto il profilo della parità di trattamento sia sotto quello della ragionevolezza. In particolare non convince i giudici la parte in cui è previsto che, se, prima dell’apertura dei dibattimento, il debito tributario è ancora in fase di estinzione attraverso la rateizzazione, è concesso un termine di 3 mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice di procedere a una sola proroga di non più di 3 mesi.