Notizia

Reati fiscali, riforma alla Consulta

Pubblicato il 06 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Troppo breve il termine previsto per consentire il pagamento del debito tributario, da fare poi valere in sede penale come causa di non punibilità. Il tribunale di Treviso con ordinanza del 23 febbraio, ha così rinviato alla Corte costituzionale una delle misure precedentemente introdotta dalla riforma dei reati tributari. Per i giudici infatti la disposizione (articolo 13, comma 3, D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 158/2015) si pone in contrasto con la Costituzione sia sotto il profilo della parità di trattamento sia sotto quello della ragionevolezza. In particolare non convince i giudici la parte in cui è previsto che, se, prima dell’apertura dei dibattimento, il debito tributario è ancora in fase di estinzione attraverso la rateizzazione, è concesso un termine di 3 mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice di procedere a una sola proroga di non più di 3 mesi.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).