Una società non operativa, perché non supera il test o perché consegue perdite, può “auto-disapplicarsi” la disciplina - perché ritiene di essere “operativa” - e, quindi, evitare tutte le penalizzazioni previste per le società di comodo. È questo quanto si desume dalla circolare n. 9/E/2016 sulla nuova disciplina degli interpelli. In sostanza, pur non superando il test di operatività o avendo conseguito perdite per cinque periodi, la società può ritenersi operativa, senza presentare interpello, così da non andare incontro a tutte le penalizzazioni previste. Una di queste è il divieto di utilizzo in compensazione del credito Iva o la richiesta di rimborso dello stesso. La circolare, a proposito della richiesta di rimborso, precisa che la società dovrà attestare che sussistono le oggettive situazioni che non hanno permesso di conseguire i valori minimi previsti per le società di comodo mediante la dichiarazione sostitutiva prevista nel campo del quadro VX della dichiarazione Iva. La circolare nulla dice per la compensazione del credito Iva, ma è da ritenere che il contribuente, “auto-disapplicandosi” la disciplina (con le nuove indicazioni nel prospetto per la verifica dell’operatività in Unico 2016), potrà utilizzare liberamente il credito in compensazione.