Il contribuente non è tenuto a presentare all’ufficio delle entrate le fatture necessarie per ricostruire il volume d’affari in mancanza di un’indicazione specifica sull’invito. In questi casi è nullo l’atto impositivo basato sull’inadempienza del cittadino. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6654/2016.