Notizia

Forma errata non pregiudica l’esenzione

Pubblicato il 07 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

L’inosservanza delle formalità stabilite dalla legge, in assenza di comportamenti fraudolenti, non pregiudica il riconoscimento dell’esenzione dall’Iva del trasferimento intracomunitario di beni, qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti sostanziali. Lo stato membro di partenza, pertanto, non può pretendere l’imposta dal soggetto passivo che ha trasferito beni in un altro stato membro per esigenze della sua impresa, anche se il soggetto non è in possesso di un numero di partita Iva nel paese di destinazione e indipendentemente dal fatto che, in tale paese, sia stato dichiarato o meno il corrispondente acquisto intracomunitario. Questo il parere rilasciato dall’avvocato generale della corte di giustizia nelle conclusioni presentate il 6 aprile 2016 nel procedimento C-24/15. 

               

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).