L’inosservanza delle formalità stabilite dalla legge, in assenza di comportamenti fraudolenti, non pregiudica il riconoscimento dell’esenzione dall’Iva del trasferimento intracomunitario di beni, qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti sostanziali. Lo stato membro di partenza, pertanto, non può pretendere l’imposta dal soggetto passivo che ha trasferito beni in un altro stato membro per esigenze della sua impresa, anche se il soggetto non è in possesso di un numero di partita Iva nel paese di destinazione e indipendentemente dal fatto che, in tale paese, sia stato dichiarato o meno il corrispondente acquisto intracomunitario. Questo il parere rilasciato dall’avvocato generale della corte di giustizia nelle conclusioni presentate il 6 aprile 2016 nel procedimento C-24/15.