Ai fini del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, nel caso di fusione propria o per incorporazione tra società aventi anzianità diversa «al fine di individuare i periodi d’imposta rilevanti per il calcolo della media degli investimenti dovrà farsi riferimento alla società che ha iniziato l’attività per prima delle altre». Se la società incorporante è stata costituita nel 2014, la società incorporata nel 2012 e la fusione avviene nel 2015 (con effetti retroattivi al 1° gennaio del 2015) ai fini della determinazione della media occorrerà tener conto delle spese agevolate sostenute dall’incorporata nel periodo 2012-2013, nonché della sommatoria di dette spese sostenute da entrambe le società, incorporante e dall’incorporata, nel corso 2014. Fin quando non viene realizzata la fusione, le società dovranno considerare la propria media di riferimento. È uno dei chiarimenti forniti da Assonime che con la circolare numero 11 del 7 aprile 2016 è intervenuta a «integrare» le modalità applicative del credito d’imposta per le spese di R&S fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E/2016.