Gli studi di settore non valgono per le start up. Si possono infatti solo applicare alle imprese che operano nei «settori maturi» e non anche a quelle attive nelle nuove tecnologie, che, in fase di avvio, fronteggiano maggiori difficoltà. Né si può presumere la «condotta antieconomica» della start up se i costi sostenuti per ricerca e sviluppo vengono iscritti nell’attivo patrimoniale come immobilizzazioni immateriali. Sono questi i principi stabiliti dalla CTR Liguria nella sentenza n. 167/1/16.