L’istituzione e il conferimento di beni in un trust liquidatorio deve essere sottoposto a imposizione in misura fissa e non proporzionale. Ciò anche dopo l’introduzione della «nuova imposta» sui vincoli di destinazione (accorpata nell’imposta di successione e donazione). La tassazione in misura proporzionale con l’imposta di successione e donazione è esclusa dallo scopo stesso dell’istituto, che è quello di soddisfare i debitori sociali mediante la liquidazione dell’attivo (e distribuire l’eventuale residuo ai soci), ove non si riscontrano intenti di liberalità o arricchimento per i beneficiari. Il registro e le ipocatastali, poi, si applicano in misura fissa perché non v’è un effettivo trasferimento di beni, ma solo una diversa e temporanea intestazione. Sono le interessanti conclusioni a cui giunge la prima sezione della CTP di Lodi nella sentenza n. 7/01/2016.