Con la circolare n. 11/E/2016, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sul regime del patent box, ossia la parziale detassazione del reddito generato da specifici beni immateriali. Si tratta di una misura introdotta per aumentare la competitività nazionale fornendo una spinta all’innovazione che passa attraverso le attività di ricerca e sviluppo. Con la medesima finalità è stato introdotto anche il credito d’imposta riservato alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Si tratta, tuttavia, di agevolazioni dalla struttura profondamente diversa: il patent box presuppone l’esistenza di un reddito riferibile all’utilizzo (diretto o indiretto) di alcuni beni immateriali e le spese di ricerca e sviluppo assumono rilevanza ai fini della quantificazione della quota di reddito che può fruire della detassazione (attraverso il nexus ratio, ossia il rapporto tra costi qualificati e costi complessivi). Nel credito R&S, invece, il beneficio è direttamente ed esclusivamente commisurato ad alcuni costi eleggibili, sostenuti nei periodi agevolabili (2015-2019) in misura superiore alla media storica rilevante. I benefici correlati sono cumulabili, nel senso che i costi di R&S che abbiano dato origine al credito d’imposta assumono rilevanza piena anche ai fini della quantificazione del beneficio da patent box.