Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate durante la permanenza nel regime forfettario non assumono alcun rilievo ai fini della determinazione del reddito, anche se riferite a cespiti acquisiti prima dell’ingresso nel regime. È questo uno dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 10/E emanata nei giorni scorsi dall’Agenzia delle entrate in cui è stato fatto il punto su tutti gli aspetti connessi alla gestione dei contribuenti che applicano il regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014 a partire dal 2015 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).