Notizia

Plusvalenze sterilizzate pure per i vecchi cespiti

Pubblicato il 13 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate durante la permanenza nel regime forfettario non assumono alcun rilievo ai fini della determinazione del reddito, anche se riferite a cespiti acquisiti prima dell’ingresso nel regime. È questo uno dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 10/E emanata nei giorni scorsi dall’Agenzia delle entrate in cui è stato fatto il punto su tutti gli aspetti connessi alla gestione dei contribuenti che applicano il regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014 a partire dal 2015 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).