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Termini doppi con effetti limitati

Pubblicato il 14 aprile 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il raddoppio dei termini scatta, anche per il passato, solo se la notizia di reato è stata inviata in Procura entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento. La Legge di Stabilità 2016 ha infatti abrogato tacitamente la clausola di salvaguardia introdotta in favore dell’amministrazione dal D.Lgs. 128/2015 (”Certezza del dirit­to”). È questa l’interpretazione che sta emergendo nelle varie commissioni tributarie. Alcune Commissioni Tributarie si sono espresse sul punto, allargando, di fatto, le tutele in favore dei contribuenti. Secondo la CTR di Milano (sentenza n. 386/5/2016), la Legge di Stabilità ha espressamente previsto che, per gli accertamenti fino al periodo di imposta 2015, il raddoppio non operi «qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la GdF, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini». Per i giudici quest’ultima locuzione abroga implicitamente il regime contenuto nel decreto sulla certezza del dirit­to, nella parte in cui faceva salvi gli effetti degli atti già notificati alla data del 2 settembre 2015. Ad analoghe conclusioni sono giunte la CTP di Reggio Emilia (sentenza n. 90/2/2016), secondo cui se non fosse intervenuta la Legge di Stabilità, l’accertamento era da considerarsi tempestivamente notificato, e la CTP di Firenze (sen­tenza n. 447/6/2016), con la precisazione che la legge di Stabilità 2016, disciplinando il passato, ha di fatto eliminato la disciplina transitoria. Da segnalare, infine, che la CTP di Torino (sentenza n. 2019/01/2015), ancor prima della Legge di Stabilità, si era pure pronunciata sulla predetta clausola di salvaguardia affermandone la inapplicabilità.

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