L’Iva addebitata in via di rivalsa a seguito di accertamento, e non pagata dal cliente al fornitore, può essere recuperata nei confronti dell’Erario. Questo è il principio che stabilisce la norma di comportamento n. 195 approvata dalla Commissione Aidc, a completamento della precedente norma n. 192 intervenuta sul tema delle variazioni di imposta previste dall’articolo 26 della Legge Iva.