La Legge di Stabilità 2016 ha confermato l’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato. La norma prevede che per usufruire del beneficio il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro che ha già goduto della medesima agevolazione o dell'esonero previsto dall'art. 1, comma 118, della Legge n.190/2014.
Lo sgravio, quindi, è escluso anche se sia stato già fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del C.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nel parere n. 2/2016 spiega quindi che il nuovo esonero, così come quello del 2015, è precluso solo se il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, rispettando le altre condizioni di legge, con riferimento al quale però nella precedente assunzione aveva già usufruito di un esonero contributivo (indipendentemente, se riferito al 2015 o al 2016), ovvero ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona. Al contrario, l'esonero può essere legittimamente fruito anche se l'assunzione si riferisce ad un lavoratore che ha già consentito la fruizione dell'esonero ad un diverso datore di lavoro.