Anche per l’anno 2016, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro, opera l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10%, per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del D.L. n. 726/1984, stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/15 e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data. A renderlo noto è l'Inps con il messaggio 1760 del 20 aprile 2016 che ha evidenziato che per gli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens, le suddette operazioni andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga di gennaio 2017.
Allo scopo di favorire il rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato dalla legge - si legge nel messaggio - l’Istituto opererà il monitoraggio della misura dei benefici fruiti (pagamenti diretti e pagamenti a conguaglio), dando evidenza al Ministero del Lavoro del conseguimento dell’80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere l’erogazione dei benefici al raggiungimento limite complessivo di disponibilità finanziarie.
Per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogati nel corso del 2015 l'Istituto comunica che alcuni contratti sono stati autorizzati alla fine del 2015, per cui le aziende interessate possono non essere state in condizioni di conguagliare l’incremento nella misura del 10% del trattamento. Quindi, accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue dello stanziamento operato, le aziende interessate potranno avviare il recupero dell’incremento connesso ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della previgente disciplina di cui alla Legge n. 863/1984, erogato nel corso dell’anno 2015. Le relative operazioni di conguaglio andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga di giugno 2016 seguendo le istruzioni operative presenti all'interno del messaggio.