La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 16 del 20 aprile 2016, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini (art. 11 della Legge n. 223/91).
Dal 1° gennaio 2017 - si legge nella nota stampa sul sito del Ministero del Lavoro, l'articolo 11 della citata legge sarà integralmente abrogato, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 71, della Legge 28.6.2012 n. 92, così come modificato dall'articolo 1, comma 250, della Legge 24.12.2012 n. 228.
In vista di tale scadenza e in considerazione delle immediate conseguenze che tale previsione normativa comporterà per i lavoratori interessati la Direzione Generale ha fornito chiarimenti, a seguito delle numerose richieste di precisazioni, e sulla base dell'esame svolto ha emanato la circolare n. 16 dove si forniscono indicazioni in merito a criteri e requisiti per l’individuazione dei casi di crisi occupazionali e l’ambito temporale di applicazione.
Inoltre, si ribadisce che condizioni e requisiti per l'accesso al trattamento speciale dovranno perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016. Il decreto - si sottolinea - potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro la fine del 2016.